Art. 3.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia provvede alla gestione dei progetti speciali trasferiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché dei progetti trasferiti allo stesso Ministero dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, svolgendo altresì tutti gli ulteriori compiti e funzioni attribuiti ai sensi della normativa vigente al soppresso commissario ad acta di cui all'articolo 1 della presente legge.
      2. Oltre che negli ambiti di cui al comma 1, l'Agenzia, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ha altresì competenza nelle seguenti materie:

          a) elaborazione, aggiornamento e attuazione del Piano generale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (PGI), ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

          b) formulazione alle amministrazioni dello Stato di pareri obbligatori in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale ai fini del rispetto della coerenza programmatica, nonché in materia di schemi idrici di rilevanza nazionale riguardanti le risorse idriche destinate all'irrigazione;

 

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          c) espressione di pareri alle regioni, per il coordinamento delle pianificazioni regionali e degli interventi allo scopo programmati ai sensi delle previsioni del PGI;

          d) approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti delle opere previste nel PGI, secondo le disposizioni e le procedure del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

          e) esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di grave inadempimento e subordinatamente ad apposita autorizzazione adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni rispettivamente interessate.

      3. Gli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue assumono per i relativi interventi il ruolo di stazioni appaltanti e di autorità espropriante, ai sensi, rispettivamente, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
      4. L'approvazione dei progetti da parte dell'Agenzia ai fini del loro successivo finanziamento avviene previa acquisizione del parere della Conferenza tecnica di cui all'articolo 4. Tale parere sostituisce ogni ulteriore adempimento allo scopo richiesto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. I soggetti legittimati all'ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori delle regioni di cui al comma 2 possono richiedere all'Agenzia anticipazioni per il finanziamento delle relative progettazioni, con oneri posti a carico del Fondo rotativo istituito ai sensi del comma 6.

 

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      6. Presso l'Agenzia è istituito un Fondo rotativo dotato di un accantomento iniziale di 10 milioni di euro, derivanti dal trasferimento di un corrispondente importo delle economie di spesa realizzate dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, sulle somme stanziate a valere sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni. Le modalità di alimentazione e di gestione del Fondo rotativo sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta apposite direttive per la definizione delle attività in corso alla medesima data già facenti capo alla cessata gestione commissariale di cui all'articolo 1.